Art.1 - Costituzione, denominazione e sede
E' costituita l'Associazione culturale "Archivi Sonori". Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale con sede legale in via Saline 32 a
Pescara. L’eventuale cambiamento della sede legale non costituisce
modifica dello statuto.
Art.2 - Descrizione
"Archivi Sonori" è una libera associazione di fatto, apolitica e
apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
Art.3 - Origine e collocazione
L'Associazione culturale "Archivi Sonori" nasce da un lavoro di ricerca
musicale iniziato presso l'"Accademia Musicale Pescarese", scuola di
musica con presa d'atto del Ministero della Pubblica Istruzione.
L'attività di educazione musicale compiuta nei confronti degli studenti
ha portato alla creazione di nuove prospettive di socializzazione per i
giovani, alla formazione di organici musicali inusuali per dimensioni e
composizioni e alla creazione di problematiche legate alla preparazione
e alla vita di tali organici. La preparazione culturale di base per i
componenti del corpo studentesco e i programmi didattici hanno seguito
una ricerca e una evoluzione che ha portato alla formazione di giovani
musicisti di tipo non "sinfonico" ma ugualmente "colto". Da qui
l'importanza di diffondere, "archiviare", conservare e tramandare vari
tipi di culture e generi musicali diffusisi nel '900 ma che hanno radici
molto più antiche di carattere orale e che rischiano di essere smarrite.
Art.4 - Finalità
L' Associazione "Archivi Sonori" persegue esclusivamente finalità
culturali e in particolare:
1) valorizzare la cultura musicale, in particolare quella di matrice
improvvisativa, ignorata dagli organi di comunicazione di massa e
diffondere ogni forma di musica "popolare" legata a varie etnie.
2) promuovere la musica come mezzo educativo e di aggregazione giovanile
nel tentativo di nutrire le attitudini delle nuove generazioni lanciate
verso la scoperta di nuove professioni legate soprattutto allo sviluppo
tecnologico.
3) sviluppare nuove professioni come quella del musicista non
"sinfonico".
4) favorire il diffondersi di stili musicali culturalmente e
geograficamente lontani dal modello culturale predominante imposto dai
media.
5) favorire la formazione di organici strumentali inusuali che stimolino
la composizione e la creazione musicale oltre che il recupero di
partiture storicamente importanti .
6) favorire lo scambio artistico tra musicisti e artisti della nostra
regione e quelli di altre nazioni con la creazione di progetti
culturalmente e creativamente stimolanti.
7) allargare gli orizzonti didattici ed educativi importando metodologie
didattiche e di creazione musicale da altri paesi e da altre culture.
8) produrre e diffondere a mezzo fonografico, editoriale e
concertistico, le testimonianze del
lavoro di ricerca compiuto in ambito musicale.
Art.5 - Attività
L'Associazione culturale "Archivi Sonori" per il raggiungimento dei suoi
fini intende promuovere varie attività, in particolare:
Attività culturali
1) Realizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero concerti
allestiti direttamente dagli aderenti con lo scopo di diffondere i
risultati di ricerca raggiunti e sostenere economicamente le iniziative
formative e culturali dell'associazione.
2) Realizzare convegni, clinics, dibattiti e concerti.
3) Sostenere e finanziare attività culturali - formative - educative nei
riguardi dei più poveri sia sul territorio nazionale che estero.
4) Collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali
e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi
operativi.
Attività di formazione
1) Corsi di base teorico/pratici per educatori, insegnanti e per
studenti. Corsi di aggiornamento e istituzioni di studio e di ricerca.
Attività editoriale
1) Diffondere pubblicazioni didattiche e fonografiche.
2) Realizzare opere fonografiche a testimonianza di un lavoro di ricerca
compiuto in ambito musicale.
3) Realizzare opere di informazione didattica e metodi musicali.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle
istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse collegate direttamente o
di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto
integrative alle stesse.
Art.6 - I soci
L' Associazione "Archivi Sonori" è offerta a tutti coloro che, avendo
compiuto i 16 anni ed essendo interessati alla realizzazione delle
finalità e delle attività istituzionali, ne condividono lo spirito e gli
ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal
Consiglio Direttivo.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Gli
associati maggiorenni avranno diritto di voto in assemblea: in
particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le
modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
dell' associazione.
L' ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda
scritta del richiedente. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte
le norme del presente statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché
il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'associazione da
parte di ciascun tesserato e l'obbligo di osservare le deliberazioni
che, in base al presente statuto, saranno adottate dai competenti organi
dell'associazione stessa.
Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell' art.2526 cc.
In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al
patrimonio dell' associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire
ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida , espulsione
dall'associazione.
La qualità di tesserato si perde per recesso o esclusione.
L'esclusione è decisa dal consiglio ed ha effetto dal giorno in cui la
relativa comunicazione , ben motivata , a mezzo raccomandata A.R., viene
inviata all'escluso.
Art.7 - Organi sociali
Sono Organi sociali dell'Associazione :
1) l' Assemblea dei soci;
2) Il Consiglio Direttivo
3) Il Presidente
Art.8 - L'Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell' Associazione e le sue
delibere, prese in conformità del presente statuto e degli eventuali
regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o
dissenzienti.
All'Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno, dal
Presidente, entro il 30 Aprile, spetta:
1) L’elezione, ogni tre anni, i membri del Consiglio Direttivo;
2) L'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nonché della
relativa relazione
3) L'approvazione degli indirizzi generali dell’Associazione;
4) L'approvazione del regolamento interno.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la
maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei
presenti; in seconda convocazion e, in mancanza del numero legale, le
decisioni sono rimandate al Consiglio Direttivo.
La convocazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data
fissata.
L' assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e
l'eventuale scioglimento dell' Associazione.
Art.9 - Il Consiglio Direttivo, eleggibilità, composizione,
dimissioni
Il Consiglio Direttivo è l’organo a cui compete la conduzione ordinaria
dell’Associazione.E’ composto da tre membri.
Sono previste le seguenti cariche:
Il Presidente;
Il Vice Presidente;
Il Segretario/tesoriere;
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività durano in
carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può
essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci
aventi diritto.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni
scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo
giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti,
che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso.
Art.10 - Il Consiglio Direttivo: ruolo e compiti.
Il Presidente che rappresenta l’Associazione, convoca e presiede il
Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni.
Il Vice Presidente, cui competono le attribuzioni che vengono assegnate
all’inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche
burocratiche, ecc.) riguardanti la parte burocratica dell’Associazione.
Il segretario/tesoriere che cura la situazione finanziaria
dell’Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal
Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo, essendo l’organo esecutivo dell’Associazione, si
raduna almeno quattro volte all’anno. E’ validamente costituito quando
sono presenti 2/3 dei membri. Può essere convocato in seduta
straordinaria a giudizio del Presidente, o su richiesta scritta di un
terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.
Le dimissioni scritte dei due terzi del Consiglio fanno ritenere
dimissionario tutto il Consiglio stesso.
I suoi compiti sono:
1) eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il
Presidente, Vice Presidente e le altre cariche secondo quanto stabilito
dal presente articolo;
2) curare l’attuazione delle linee programmatiche promosse
dall’Assemblea dei soci e di quelle approvate;
3) predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
4) predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle
iniziative;
5) compilare il regolamento interno, da sottoporre all’Assemblea per la
sua approvazione;
6) presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di
esclusione dei propri aderenti;
7) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che
operano in settori analoghi nell’ambito del proprio territorio.
Art.11 - Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ai
sensi dell' art. 12 e dura in carica 3 anni.
Al Presidente spetta:
1) la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione
esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio
Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
2) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'
Assemblea dei Soci;
3) la competenza sull'inoltro degli Atti e delle pratiche associative
presso le altre Istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei
libri sociali dell'Associazione.
Art.12 - Autonomia
L’Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni
di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di gestione
amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti
responsabilità.
Art.13 - Il Bilancio
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea
il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31
dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Art.14 - Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- beni mobili e immobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- proventi derivante dalle attività musicali;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione
annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi
straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono
accettati dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di questi, in
armonia con le finalità istituzionali e lasciando comunque sempre la
priorità al finanziamento di attività culturali-educative purchè
artistiche nei riguardi dei poveri e delle missioni.
È vietata, durante la vita dell’Associazione, la distribuzione, anche in
modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale. L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per le realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
Art.15 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione “Archivi Sonori” deve essere
deliberato con il voto favorevole di almeno la metà piu’ uno di tutti i
soci iscritti all’Associazione aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione il
patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione o
a fini di utilità sociale, sentito l’Organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo
diversa destinazione imposta per legge.
Art.16 -Modifica dello Statuto
La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente
dall’Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di
almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.
Art.17 - Norme di chiusura
Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le
norme di legge vigenti in materia.